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La visita del CPT in Spagna. Critiche e raccomandazioni del Comitato sul trattamento dei detenuti.
A Marzo 2003 è stato pubblicato il Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura relativo alla visita ad hoc effettuata in Spagna dal 22 al 26 luglio 2001. Le ragioni che hanno spinto il Comitato a effettuare la visita vanno ricercate innanzitutto nella circostanza che le autorità spagnole non avevano tenuto conto delle Raccomandazioni del Comitato relative al rafforzamento delle tre fondamentali salvaguardie contro i maltrattamenti delle persone detenute, salvaguardie che dovrebbero essere applicate dal momento in cui inizia lo stato di privazione della libertà, indipendentemente da come tale privazione possa essere descritta dal sistema legale interessato (cattura, arresto...): il diritto di accesso ad un avvocato, il diritto a che sia notificato il fatto a una terza persona scelta dal detenuto (membro della famiglia, amico, consolato) e, infine, il diritto di richiedere una visita medica da parte di un dottore di propria fiducia (in aggiunta a qualunque visita medica svolta da un dottore chiamato dalle autorità di Polizia). L’altra ragione riguarda la persistenza di denunce di maltrattamenti dei detenuti ad opera delle forze dell’ordine.
Accesso a un avvocato
La possibilità per le persone prese in custodia di Polizia di avere accesso a un avvocato di fiducia durante quel periodo costituisce una tutela fondamentale considerando che il periodo immediatamente seguente lo stato di privazione della libertà è quello nel quale il rischio di intimidazioni e maltrattamenti fisici è maggiore. L’esistenza di tale possibilità non potrà che avere un effetto di dissuasione su coloro i quali siano inclini a maltrattare le persone detenute. Poi, un avvocato è in grado di agire appropriatamente nel caso in cui si verifica il maltrattamento. Per quanto riguarda questo aspetto, durante la sua visita il Comitato ha constatato che molti detenuti, ed è quanto, poi, dichiarato dalle persone intervistate dal Comitato, trascorrevano di fatto del tempo considerevole in custodia dalla Polizia prima di ottenere un avvocato. Su questo punto, le autorità spagnole, nella risposta al Rapporto del Comitato, hanno sostenuto che “le norme vigenti sono del tutto conformi all’ordinamento costituzionale”. Ancora il Governo spagnolo: “Il sistema di una sospensione parziale e temporanea del diritto all’assistenza di un legale di fiducia è previsto dall’art. 55.2 della Costituzione spagnola. Questo sistema è regolato dal Codice di procedura penale in forza del quale l’imposizione di un avvocato è considerata una delle misure stabilite dal legislatore, rientrante nel suo potere normativo, per garantire e rafforzare la segretezza delle indagini preliminari”. Sulla base di queste considerazioni, le autorità spagnole hanno affermata la non opportunità di una modifica del sistema legislativo in materia di assistenza legale laddove prevede la possibilità di una sospensione parziale e temporanea del diritto di difesa la quale non comporterebbe alcuna mancanza di difesa per il detenuto al quale il diritto in questione viene, tuttavia, assicurato dal sistema stesso[1]. Accesso a un dottore
Durante la visita il Comitato ha verificato la presenza di casi in cui l’accesso ad un dottore si limitava a visite mediche svolte da un medico legale o da un dottore nominato dal tribunale per l’espletamento delle funzioni medico legali. Notifica della custodia
Il Comitato, nell’esaminare le norme vigenti in materia, ha constatato che secondo queste ultime, a determinate persone detenute poteva essere negato il diritto di notificare a persone di loro scelta la propria detenzione e il posto in cui venivano tenute per un più di cinque giorni. In definitiva, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della visita, il Comitato non ha potuto che contestare la posizione delle autorità spagnole rispetto alle tre fondamentali garanzie sopra menzionate, soprattutto alla luce delle raccomandazioni fatte dal Comitato tre anni prima. Pertanto, la critica del Comitato riguarda il sistema legale spagnolo nella misura in cui non assicura in modo effettivo quelle salvaguardie che il Comitato ritiene essenziali contro i maltrattamenti delle persone private della libertà da parte delle forze dell’ordine. Nelle sue Raccomandazioni alle autorità spagnole, il Comitato ha invitato queste ultime ad adottare le misure adeguate perché: · a tutte le persone private della propria libertà sia garantito un pieno ed effettivo diritto di accesso ad un avvocato; · la durata del periodo in cui alle persone detenute dalle forze dell’ordine può essere negato il diritto di notificare a terze persone di fiducia il fatto della propria detenzione e il posto in cui sono detenute deve essere massimo di 48 ore; · alla persona in custodia deve essere garantito il diritto di essere visitata da un medico di fiducia, oltre alla visita effettuata dal medico legale. In relazione alle ultime raccomandazioni il Governo spagnolo, nella sua risposta al Rapporto, ha voluto sottolineare che, riguardo alla notifica della custodia, la durata della detenzione oltre le 48 raccomandate dallo stesso Comitato, non comporta l’inesistenza di adeguate tutele previste da un sistema di giustizia democratico, perché “secondo la legislazione spagnola il detenuto durante la sua custodia presso le forze dell’ordine non rimane mai solo con gli agenti di polizia ma gli è garantito l’assistenza di un avvocato, di un medico legale e il controllo della sua situazione detentiva da parte dello stesso giudice che ha deciso l’applicazione nei suoi confronti della misura restrittiva”. In merito all’ultima raccomandazione del Comitato, le autorità spagnole hanno messo in evidenza che i casi eccezionali in cui alla persona detenuta viene negato il diritto di accesso a un medico di fiducia trovano il loro fondamento negli artt. 10.1 e 104.1 della Costituzione spagnola e precisamente nella tutela dell’ordine sociale e della sicurezza dei cittadini. Casi di maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine
Durante la sua visita in Spagna, il Comitato ha intervistato diverse persone detenute dalla polizia di Stato e sospettate di reati legati al terrorismo. Da tali interviste il Comitato ha ricevuto importanti informazioni sull’esistenza di maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine.Le denunce riguardavano colpi e percosse in vari parti del corpo oppure casi di asfissia. Alcune delle persone intervistate hanno addirittura denunciato casi di elettroshock. La delegazione aveva ottenuto delle rilevanti prove, anche di natura medica, a conferma dei maltrattamenti denunciati.Nel suo Rapporto, il Comitato si è soffermato sull’importanza dei meccanismi di attribuzione della responsabilità nei casi relativi alle denunce in questione.In proposito, il Comitato ha sottolineato, in primo luogo, che uno dei più efficaci mezzi di prevenzione contro i maltrattamenti è rappresentato da un esame accurato, da parte delle autorità competenti, di tutte le denunce di maltrattamenti a loro sottoposte e, laddove emerge chiaramente la prova del fatto denunciato, l’applicazione di una sanzione disciplinare e/o di sanzioni penali.Secondo il Comitato, questo avrebbe sicuramente un effetto deterrente nella commissione di atti del genere.In secondo luogo, il Comitato ha richiamato l’indipendenza e l’imparzialità degli organi competenti in materia quali condizioni essenziali nella prevenzione dei maltrattamenti.Sulla base di queste osservazioni il Comitato non ha potuto che contestare alle autorità spagnole la circostanza che spesso le accuse di maltrattamenti potevano essere oggetto di indagini svolte da “internal accountability channels” al fine di stabilire la necessità di sottoporle o no all’esame del tribunale o di un giudice. Non solo tali meccanismi potevano rivedere la necessità di un azione disciplinare contro le forze dell’ordine alla luce dei risultati dei procedimenti penali. Su questo punto il CPT critica fortemente le indagini svolte dai internal accountability channels della polizia di Stato proprio perché condotte senza quei requisiti fondamentali di indipendenza e imparzialità sopra menzionati.Nelle sue raccomandazioni il Comitato insiste, pertanto, “perché si dia vita ad un’agenzia investigativa pienamente indipendente che abbia il potere di indagare nei procedimenti disciplinari nei confronti delle forze dell’ordine e di rimettere all’autorità giudiziaria competente a considerare la possibilità di iniziare un processo penale”.[1] Secondo le norme di procedura penale relative alla nomina dell’avvocato da parte del tribunale l’avvocato è in grado di assistere il detenuto fin dall’inizio della privazione della libertà il che avviene quando la polizia richiede all’Ordine degli avvocati la nomina di un legale che si assuma la difesa, la protezione del detenuto. Dalla Risposta del Governo Spagnolo, Doc. CPT/Inf (2003) 23. |
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